- Persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione
- Condomìni ove risiedono disabili per le spese di adeguamento relative alle parti comuni
- Genitori o tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente
Il contributo è concesso per l’accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su
- parti comuni di un edificio
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Il contributo può essere erogato per:
- una singola opera (ad esempio: rampa di scale; servoscala);
- un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio l’accesso all’immobile); in tal caso va presentata una sola domanda per l’insieme delle opere.
- qualora, al contrario, le barriere ostacolino funzioni diverse (ad esempio l’accesso all’immobile e la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all’alloggio) possono essere presentate più domande che saranno valutate tenuto conto del limite di contributo concedibile.
Contributo regionale per abbattimento delle barriere architettoniche - interventi su edifici privati
Occorre presentare domanda utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Regione Piemonte nella sezione modulistica, alla voce “eliminazione barriere archiettoniche”.
La domanda può riguardare solo opere ancora da realizzate. Non sono ammesse domande per opere in corso o già ultimate al momento della richiesta.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del certificato di invalidità al 100%;
- fotocopia del certificato medico relativo allo stato della disabilità;
- preventivo di spesa contenente la descrizione dettagliata delle opere da realizzare fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità ovvero fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
- verbale dell’assemblea di condominio nel quale siano indicati il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e se gli interventi riguardano parti comuni dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo all’acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di alloggio in affitto.
Le somande vanno presentate al
Comune, che le raccoglie, ne verifica l’ammissibilità, le ordina in apposito elenco annuale (
domande pervenute entro il 1° marzo di ciascun anno), stabilisce il fabbisogno complessivo comunale derivante dalla somma dei contributi relativi alle domande ammissibili e lo approva con apposito provvedimento.
Il
Comune trasmette alla
Regione entro il 31 marzo di ciascun anno il fabbisogno complessivo, l’elenco delle domande ordinato per priorità e il provvedimento comunale.
La presentazione della domanda e l’inserimento della stessa nell’elenco comunale delle domande ammissibili non costituisce diritto ad ottenere il contributo.
La
Regione determina il fabbisogno complessivo regionale derivante dall’aggregazione dei fabbisogni comunali e lo comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine del riparto delle risorse statali disponibili.
Ad avvenuto trasferimento alla Regione delle risorse statali ovvero in presenza di risorse regionali, il competente Settore regionale provvede al riparto tra i Comuni dei fondi disponibili. I criteri di riparto sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale e comunicati al Comune con nota esplicativa.
Il
Comune ricevuta la comunicazione sul riparto
concede il contributo con apposito provvedimento scorrendo l’elenco ordinato per priorità. La concessione determina il diritto del richiedente ad ottenere il contributo Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
Il contributo viene erogato solo ad avvenuto trasferimento delle risorse statali alla Regione e sul riparto dei fondi disponibili ai Comuni.
Il Comune concede il contributo scorrendo l’elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità. La concessione determina il diritto del richiedente ad ottenere il contributo. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
L’erogazione del contributo a cura del Comune avviene dopo l’esecuzione delle opere sulla base di fatture debitamente quietanzate (fattura sulla quale l’emittente ha apposto la propria firma come attestazione che l’importo in essa indicato è stato pagato).
Abbattimento delle barriere architettoniche: contributo per interventi su edifici privati
Le domande devono pervenire entro il 1° marzo di ogni anno.
Le domande possono, comunque, essere presentate in qualsiasi giorno successivo al 1° marzo; in tal caso rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.
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