A tutti i cittadini maggiorenni.
La legge n. 76 del 10 maggio 2016, istituisce, regolandole, le UNIONI CIVILI, per formalizzare i rapporti tra due persone dello stesso sesso.
Per costituire l’unione civile, la coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.
Per costituire l’unione civile le parti devono essere maggiorenni e di stato civile libero.
I documenti necessari vengono acquisiti direttamente dall’ufficio di Stato Civile.
Le persone di cittadinanza straniera, dovranno produrre il Nulla Osta all’unione civile, rilasciato dal competente Consolato in Italia e, se non conoscono la lingua italiana, dovranno incaricare un interprete che dovrà presenziare sia al momento della firma del verbale di richiesta, che al momento della celebrazione.
L’unione civile è preceduta da un VERBALE DI RICHIESTA firmato da entrambe le parti, ma NON è preceduta da pubblicazione.
La CELEBRAZIONE dell’unione civile avviene con dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile e con la presenza di due testimoni, mediante l’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili.
L'unione civile comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni. Le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni in fase di costituzione dell'unione.
Per l’unione civile non è prevista la separazione in Comune, è prevista invece la procedura di SCIOGLIMENTO DIRETTO, da effettuare con una prima dichiarazione di volontà allo scioglimento e, trascorsi almeno 3 mesi, una successiva dichiarazione di conferma , entrambe da rendere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
La documentazione necessaria è richiesta direttamente dall'Ufficio di Stato Civile.
Con la celebrazione dell'unione civile le parti acquistano lo status familiare di unito civilmente.
Da concordare a richiesta